ENERGIA: TERNA NON PUO' PRODURRE E GESTIRE IMPIANTI PRODUZIONE...
(Adnkronos) - Terna non puo' ''ne' direttamente ne' indirettamente'' produrre o fornire elettricita' ''ne' gestire, neppure temporaneamente, infrastrutture o impianti di produzione'' di elettricita'. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale puo' invece "realizzare e gestire sistemi di accumulo diffusi di energia elettrica mediante batterie''. La realizzazione e la gestione degli impianti di produzione idroelettrica da pompaggio "sono affidate mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie". Parla chiaro l'articolo 36 del terzo pacchetto energia, consultato dall'Adnkronos, che e' stato approvato oggi dal Consiglio dei ministri, e che di fatto pone uno stop definitivo alla possibilita' per Terna di gestire centrali elettriche, anche solari.
Il provvedimento recepisce la Direttiva Europea e impone che entro due mesi venga modificata la Concessione con lo Stato firmata da Terna a fine dicembre.
PAOLO ROMANIIl gestore del sistema di trasmissione nazionale, recita l'articolo 36, ''non puo', ne' direttamente ne' indirettamente, esercitare attivita' di produzione e di fornitura di energia elettrica, ne' gestire, neppure temporaneamente, infrastrutture o impianti di produzione di energia elettrica''.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si legge ancora, ''la concessione relativa alle attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e l'annessa convenzione sono modificate in attuazione del divieto di cui al comma 1-bis, nonche' al fine di assicurare che le attivita' del gestore del sistema di trasmissione nazionale diverse da quelle di programmazione, manutenzione e sviluppo della rete non pregiudichino il rispetto dei principi di indipendenza, terzieta' e non discriminazione''.
TERNAIn attuazione di quanto programmato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nel Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, si legge ancora, ''il gestore del sistema di trasmissione nazionale puo' realizzare e gestire sistemi di accumulo diffusi di energia elettrica mediante batterie. I sistemi di accumulo di cui al periodo precedente possono essere realizzati e gestiti anche dai gestori del sistema di distribuzione, in attuazione dei piani di sviluppo di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo''.
La realizzazione e la gestione degli impianti di produzione idroelettrica da pompaggio inclusi nel Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 28 del 2011, rileva ancora l'articolo 36 del terzo pacchetto energia, ''sono affidate mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie''.
impianto fotovoltaicoFerme restando le previsioni del comma 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 28 del 2011, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di approvazione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione, ''sono definite le modalita' per lo svolgimento delle procedure di cui al presente comma, anche per quanto concerne l'individuazione del soggetto responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo delle procedure medesime, e le modalita' per l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, secondo criteri che assicurino l'effettiva realizzazione degli impianti in tempi definiti, l'efficienza nei costi e l'esclusivo utilizzo di detti impianti per finalita' di sicurezza della rete e ottimizzazione della produzione elettrica da fonti non programmabili''.