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FISCO PER FIASCO O FIASCO PER IL FISCO? - IL GIUDICE PENALE HA UN DIVERSO PARERE RISPETTO AL GIUDICE TRIBUTARIO E PROSCIOGLIE DOLCE&GABBANA PER UNA PRESUNTA FRODE DA 800 MLN € PER AVER CEDUTO I LORO MARCHI A UNA SOCIETÀ APPOSITAMENTE COSTITUITA IN LUSSEMBURGO - BACCHETTATA L’AGENZIA DELLE ENTRATE “PIÙ LA SI GUARDA DA VICINO, PIÙ L’ACCUSA RESTA UNA SUGGESTIONE” - NESSUNA CERTEZZA SUL REALE VALORE DEI MARCHI: LA FINANZA INDICA 550 MILIONI, L’AGENZIA DELLE ENTRATE PIU’ DEL DOPPIO...

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Luigi Ferrarella per il "Corriere della Sera"

Simone Luerti

Era una «suggestione forte» l'accusa agli stilisti Dolce e Gabbana di aver frodato il fisco per 800 milioni di euro nel cedere la proprietà dei loro marchi a una società appositamente costituita in Lussemburgo, «ma più la si guarda da vicino, da tutte le angolature, e più resta irrimediabilmente suggestione» : così il giudice Simone Luerti motiva il proscioglimento degli stilisti difesi dagli avvocati Massimo Dinoia e Fortunato Taglioretti, a partire dal fatto che «l'operazione di cessione dei marchi» è per lui stata «reale, effettiva e non simulata» , dettata dalla preferenza delle banche per un assetto aziendale che restasse separato dai destini personali dei due stilisti.

dolce-gabbana

L'Agenzia delle Entrate contestava che i marchi, compravenduti per 360 milioni su stima della società PriceWaterhouseCoopers, avrebbero invece avuto un valore reale di un miliardo e 193 milioni, con conseguente risparmio fiscale. Il giudice obietta che le stime erano le più varie, al punto che «la stessa Guardia di finanza, utilizzando i criteri di PriceWaterhouseCoopers, indica la cifra massima di circa 550 milioni, meno della metà della stima dell'Agenzia delle entrate».

Tribunale di Milano

In più il giudice sottolinea «una inammissibile doppia misura» : da un lato «il prezzo di cessione fissato in regime di libertà contrattuale» viene letto dall'Agenzia delle entrate come «sospetto, fittizio e "abusivo"perché i contraenti sarebbero parti correlate» , dall'altro si pretende che «la stima dell'Agenzia delle entrate, che è controparte direttamente interessata e costituita parte civile proprio per recuperare la tassazione sul maggior valore, esprima una certezza degna del processo penale.

ATTILIO BEFERA

Non è un modo di ragionare che può essere condiviso» per il giudice. Il quale aggiunge che, «nel bilanciamento tra libertà di iniziativa privata e dovere di concorrere alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva» , fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge «l'amministrazione finanziaria non può di regola utilizzare, come unico elemento di prova dell'evasione, la discrepanza tra il corrispettivo dichiarato e il valore normale del bene, pena la violazione dell'intangibilità dell'autonomia contrattuale ma anche del principio costituzionale della capacità contributiva» .

 


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